Dal B&B alla casa-vacanza: come far fruttare l’immobile senza rischi

Dal B&B alla casa-vacanza: come far fruttare l’immobile senza rischi
di Giuseppe Spoto
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Mercoledì 28 Marzo 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 30 Marzo, 20:45
Per chi dispone di immobili con ampia metratura vi possonoessere interessanti opportunità di investimento se si vuole realizzareuna struttura ricettiva non alberghiera. Nelle principali città di arte italiane e soprattutto nella città di Roma il numero di alloggi destinati ad attività di questo genere come i “bed and breakfast” è aumentato negli ultimi anni e probabilmente è destinato a crescere, in proporzione al continuo aumento del numero dei turisti. Purtroppo, non sempre gli appartamenti destinati a tali attività hanno i requisiti minimi richiesti per garantire un’efficiente e opportuna ospitalità. Per questo motivo occorre conoscere le norme che regolano questo tipo di servizi, così da poter scegliere il modello più adatto, a seconda delle caratteristiche del proprio immobile.

Possiamo distinguere tra: bed and breakfast, affitta camere e case per vacanze. Le norme in materia variano in base alla regione e quindi i requisiti richiesti non sono sempre eguali, ma esistono differenze che dipendono dal luogo in cui è ubicato l’appartamento. La prima cosa da fare per aprire un’attività di ricezione extralberghiera nel proprio appartamento è consultare la specifica legge regionale in materia. Gli immobili devono rispettare i requisiti urbanistico- edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti per le abitazioni. Gli ospiti devono poter accedere alla propria camera senza dover attraversare lec amere di altri soggetti.


Bed and breakfast. Sono strutture che offrono alloggio e prima colazione. Nel Lazio per aprire tale attività occorre avere un immobile dotato di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina e avere un massimo di tre camere da destinare agli ospiti. I posti letto dipendono dalla metratura, e comunque non devono complessivamente superare il numero previsto dal regolamento regionale. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e riservarsi una camera da letto. L’utilizzo di un appartamento come bed and breakfast non comporta mutamento di destinazione a fini urbanistici. I proventi dell’attività di bed and breakfast sono tassaticome“redditi diversi” derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente.

Guest houses o affittacamere. Sono immobili gestiti in modo imprenditoriale che forniscono alloggio ed eventualmente anche servizi complementari. Gli immobili devono essere dotati, in base al regolamento della regione Lazio, di un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati diunostesso stabile, di un soggiorno, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno.Anche in queste ipotesi non è necessario il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. La gestione di affittacamere non richiede la dimora stabile del titolare, ma comporta l’apertura della Partita IVA e inoltre sono previsti adempimenti tecnici e sanitari più restrittivi.

Case-vacanza. Sono strutture destinate ad abitazione e arredate. Esse sono destinate a turisti e possono essere gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nell’ipotesi in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia superiore o pari a tre. Le case per vacanze non prevedono la somministrazione di alimenti e bevande ed al loro interno non possono esservi altre persone residenti o domiciliate. Questa tipologia ricettiva deve essere gestita unitariamente e non per stanze, come invece è previsto per i Bed & Breakfast ol’Affittacamere.

Tutte queste strutture recettizie extralberghiere possono avvalersi di strumenti on line di commercializzazione, anche gestiti da terzi. L’utilizzo di internet e dei siti specializzati consenteal turista di verificare l’ubicazione e i servizi offerti e di poter leggere i commenti di coloro che sono già stati ospiti. Per l’avvio di un’attività ricettiva si deve trasmettere una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata degliatti e delle dichiarazioni che dimostrano il possesso dei requisiti funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività. L’invio deve avvenire in modo telematico, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) del Dipartimento Turismo - Formazione e Lavoro del comune competente. Comunque sussiste l’obbligo per il proprietario di comunicare le generalità degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza. Gli immobili destinati ad un’attività recettizia devono rispettare i requisiti previsti per le abitazioni, la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali richiesti dai regolamenti regionali. Gli ospiti sono tenuti a pagare il contributo di soggiorno ove previsto direttamente alla struttura ricettiva che dovrà versare l’importo pagato al comune competente.

Fermo restando quanto detto, rimane comunque possibile la gestione di un appartamento mediante un mero contratto di locazione che non richiede SCIA. In queste ipotesi le norme di riferimento sono quelle del codice civile e le leggi in materia di locazione. Tuttavia, con il semplice contratto di locazione non si possono erogare servizi, come somministrazionedi biancheria e pulizie.

Per tutelare i turisti e contrastare le forme irregolari di ospitalità è stata istituita l’Agenzia regionale del Turismo che dispone di una banca dati in cui sono inserite tutte le strutture recettizie extra alberghiere del luogo.
La banca dati favorisce controlli più capillari, evitando illegalità.
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